L’OMICIDIO: DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO PENALE

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Dal punto di vista del Diritto Penale, per omicidio s’intende la morte di una persona fisica causata da un’altra persona fisica con dolo, colpa o preterintenzione, senza il concorso di cause di giustificazione.

Il Codice Penale italiano prevede diverse specie di omicidio, catalogate in base all’elemento soggettivo:

Reato di Omicidio doloso nel Codice Penale italiano
– Art.: 575
– Competenza: Corte d’assise, Tribunale collegiale (nel caso di tentativo)
– Procedibilità: ufficio
– Arresto: obbligatorio
– Fermo: si
– Pena prevista: reclusione non inferiore a 21 anni

L’omicidio doloso o volontario: vale a dire l’omicidio compiuto con dolo. È previsto dall’art. 575 c.p. (Codice Penale). Non presenta particolari problemi interpretativi al di là di quanto si può dire per il dolo in generale, tant’è che la figura stessa del dolo nella parte generale del codice risente proprio delle elaborazioni dottrinali in materia d’omicidio.

L’omicidio preterintenzionale, previsto dall’art. 584, si verifica allorché chiunque con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli art. 581 e 582, cagiona la morte di un uomo. L’evento morte non è dunque voluto dall’agente ma si verifica a seguito di percosse e lesioni personali. Questa specie di omicidio costituisce uno dei campi di dibattito più vivi all’interno dei reati contro la persona. I termini delle questioni girano attorno alla disciplina della preterintenzione, tipico istituto della c.d. generalprevenzione. Per aversi tale tipo di omicidio secondo alcuni è necessario il mero nesso causale tra la percossa (o la lesione) e l’evento morte, secondo altri è invece necessario che l’evento morte sia quantomeno imputabile all’agente a titolo di colpa. Discussioni vive suscita anche la problematica dell’atteggiarsi delle lesioni o delle percosse: è necessario che esse siano consumate, o basta il loro tentativo?

 L’omicidio colposo, previsto dall’art. 589 c.p. (Codice Penale), si ha quando qualcuno per colpa cagiona la morte di un uomo. Anche qui, come nei casi precedenti, per spiegare la fattispecie, è in teoria sufficiente applicare la disciplina generale della colpa alla fattispecie oggettiva.

Le diverse tipologie di omicidio, sezionate in base all’elemento soggettivo, hanno discipline diverse in materia di attenuanti, concorso e aggravanti. Si vedano, per l’omicidio doloso gli art. 576 e 577; per l’omicidio colposo i capoversi dell’articolo di sede e, infine, per l’omicidio preterintenzionale l’articolo 585.

La morte di un uomo costituisce, come detto, elemento integratore di altre norme penali. Oltre a quanto ricordato sopra, è bene sottolineare che, concorrendo alla semplice causazione della morte altre situazioni contingenti, il titolo di reato può mutare, passando dall’ omicidio a uno di questi altri comportamenti criminosi, puniti più tenuamente:

Istigazione o aiuto al suicidio
– 
Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale
– 
Omicidio del consenziente

Qui ho spiegato l’omicidio in base al diritto penale. Importante sapere alcuni articoli e la giusta tipologia. Buona lettura worldeditor.

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L’OMICIDIO: DAL PUNTO DI VISTA DEL DIRITTO PENALEultima modifica: 2008-04-11T01:53:40+02:00da worldeditor
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