CASSAZIONE: AUTOVELOX, CARTELLO LI SEGNALI 400 METRI PRIMA

406px-Radarvelocidade20022007.jpg

La Cassazione dice ‘basta’ agli autovelox utilizzati in maniera scorretta – solo al fine di rispondere alle esigenze di cassa dei comuni e delle società private che hanno in appalto il servizio di rilevamento della velocita – e sottolinea che gli apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti almeno 400 metri prima dal punto della loro collocazione. Altrimenti gli stessi autovelox possono venire sequestrati dall’autorità giudiziaria e i titolari della società di rilevamento rischiano l’incriminazione per truffa. La Suprema Corte infatti – con la sentenza 11131 – ha confermato il sequestro di alcuni veicoli e autovelox della società ‘Speed Control’ attiva nei comuni calabresi di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e Longobardi (Cosenza) senza che gli apparecchi fossero segnalati con chiarezza e in anticipo. Ad avviso dei giudici di Piazza Cavour è corretta la tesi accusatoria della Procura di Cosenza in base alla quale l’attività di rilevamento così svolta “era intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a reprimere incidenti più che a reprimere”. I supremi giudici ricordano che la circolare del Ministero dell’Interno – del tre agosto 2007 – prescrive “la segnalazione almeno 400 metri prima del punto di collocamento” dell’autovelox. Invece il titolare della ‘Speed control’ – Francesco L., che riceveva un compenso per ogni multa riscossa – occultava gli apparecchi a bordo di macchine di sua proprietà e, a tradimento, ‘incastrava’ gli automobilisti.   (ansa.it)

APPROFONDIMENTI: Autovelox è un marchio registrato dell’azienda fiorentina Sodi Scientifica ed è il nome commerciale di una famiglia di misuratori di velocità dei veicoli. L’autovelox propriamente detto è un misuratore di velocità che utilizza una coppia di laser paralleli, posizionati ad una determinata distanza l’uno dall’altro, il cui raggio viene interrotto dai veicoli in transito permettendo così il calcolo della velocità per effetto del calcolo del tempo di percorrenza della distanza fra i due laser stessi. Gli ultimi modelli si avvalgono inoltre di un terzo laser per la determinazione della distanza tra l’apparecchio ed il veicolo rilevato. Nel tempo, per antonomasia, il nome commerciale è divenuto genericamente un sinonimo di “misuratore di velocità dei veicoli” o “velocimetro”. La denominazione di tutti i rilevatori come autovelox è però imprecisa; apparati come ad esempio la pistola laser non rientrano propriamente in questa definizione, più adatta ai sistemi operanti con metodi simili a quello dell’Autovelox. La commercializzazione degli Autovelox in Italia è iniziata nel 1972, come attrezzatura destinata alle forz dell’ordine, in particolare Polizia Stradale e Polizia Municipale, per la rilevazione del superamento dei limiti di velocità sulle strade.

TIPI DI AUTOVELOX: Esistono diversi tipi di autovelox, classificati in base al funzionamento. Alcuni di essi non permettono la contestazione immediata dell’infrazione, in quanto la rilevazione e lo scatto della fotografia sono contemporanei o posteriori al transito del veicolo.

NORMATIVA ITALIANA: La legge italiana prescrive che tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, con l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. A differenza di quanto prevedeva la normativa precedente, le ultime disposizioni introdotte dal decreto legge citato impongono l’obbligo di presegnalazione non solo per le postazioni di controllo fisse, ma anche per quelle mobili (i controlli effettuati con il telelaser), perciò anche in caso di contestazione immediata. Restano esclusi dall’obbligo di presegnalazione soltanto i “dispositivi di rilevamento mobili destinati a misurare in maniera dinamica la velocità” (cioè quelli installati a bordo dei veicoli di servizio). In particolare il decreto del 15 agosto 2007, stabilisce dettagliatamente le modalità del preavviso obbligatorio prima di ogni postazione di controllo. Ad esempio è necessario che il segnale di preavviso sia posizionato ad una distanza tale da poter essere visto per tempo, e comunque non superiore a 4 km dal luogo di effettivo controllo. Deve poi essere ripetuto dopo ogni intersezione stradale, in modo che tutti siano egualmente informati. Inoltre, per essere validi, i cartelli di segnalazione del posto di controllo devono riportare necessariamente la formula completa “controllo elettronico della velocità” oppure “rilevamento elettronico della velocità” e devono essere del colore di fondo proprio del tipo di strada sul quale sono installati (bianco nei centri abitati, blu nei percorsi extraurbani, verde in autostrada). Tutte le apparecchiature in uso devono essere debitamente omologate ed approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici: tra i requisiti vi è la chiara visibilità agli automobilisti (in alcuni Stati gli autovelox vengono nascosti o camuffati). All’atto della rilevazione della velocità eccessiva gli agenti di controllo devono intimare l’ALT al veicolo e contestare immediatamente la violazione al conducente salvo le seguenti eccezioni:

  • Il Prefetto emana un decreto nel quale sono segnalate le strade in cui, per tasso di incidentalità e condizioni strutturali, non è possibile il fermo del veicolo senza rischi per la sicurezza dei cittadini e delle forze dell’ordine.
  • Al di fuori di questi tratti stradali, la contestazione immediata è la norma, tranne nei casi, debitamente descritti nell’eventuale verbale, quando il fermo immediato del veicolo del trasgressore metta in pericolo l’incolumità del conducente, degli operatori di Polizia o la sicurezza del traffico.

Comunque, in generale, l’art. 384 del D.P.R. 495/92 autorizza alcuni casi di contestazione differita di infrazioni al Codice della Strada. All’atto della rilevazione, è necessario decurtare dalla velocità rilevata una tolleranza pari al 5% della velocità rilevata (non inferiore a 5 km/h). Se la velocità risultante eccede il limite vigente sulla strada, si applicano le seguenti sanzioni (art 142):

  • Per chi supera il limite massimo di non oltre 10 km/h, sanzione amministrativa da 36 e 148 €
  • Per chi supera il limite massimo di oltre 10 km/h, ma non di oltre 40 km/h, sanzione amministrativa da 148 a 594 € e decurtazione di 5 punti patente
  • Per chi supera il limite massimo di oltre 40 km/h, ma non di oltre 60 km/h,sanzione amministrativa da 370 a 1458 €, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22 alle ore 7 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida(identica la sanzione in caso di conducente neopatentato).
  • Per chi supera il limite massimo di oltre 60 km/h,sanzione amministrativa da 500 a 2000 €, decurtazione di 10 punti patente nonché ritiro e sospensione della stessa da 6 a 12 mesi (in caso di conducente neopatentato sospensione da 6 a 12 mesi).

I punti decurtati dalla patente sono raddoppiati nel caso in cui il titolare l’abbia conseguita da meno di 3 anni. Per tutti i conducenti di veicoli indicati alla lettera b),e),g),h),i)e l) del comma 3 art 142 la sanzione è raddoppiata (art.142 c11). Per tutte le sanzioni pecuniarie citate è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta del minimo edittale (la sanzione minima indicata). Per quanto riguarda la durata della sanzione accessoria (sospensione della patente di guida), dipenderà dalla gravità e delle conseguenze dell’infrazione commessa ed è a discrezione del prefetto (solitamente il minimo in assenza di precedenti).

image_viewer.jpg
autovelox_big.jpg
Autovelox_cantiere_Segnaletica.jpg
polizia_autovelox01tt.jpg
autovelox.jpg

 

CASSAZIONE: AUTOVELOX, CARTELLO LI SEGNALI 400 METRI PRIMAultima modifica: 2009-03-16T02:28:00+01:00da worldeditor
Reposta per primo quest’articolo

Un pensiero su “CASSAZIONE: AUTOVELOX, CARTELLO LI SEGNALI 400 METRI PRIMA

I commenti sono chiusi.