DATORE SOTTOPAGA I DIPENDENTI: E’ ESTORSIONE

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Rischia una condanna per estorsione il datore di lavoro che sotto la minaccia del licenziamento sottopaga i propri dipendenti costringendoli a dichiarare un importo mensile superiore a quello che intascano ogni mese.

Lo afferma, in sostanza, la sentenza n.28682 della Seconda Sezione Penale della Cassazione nell’esame del caso dei due proprietari di un supermercato, marito e moglie. I due imprenditori ogni mese costringevano i lavoratori del loro negozio ad accettare uno stipendio inferiore rispetto a quello che ufficialmente dichiaravano di versare.

La Cassazione, confermando il divieto di dimora nel comune di appartenenza per la moglie, disposto dal Tribunale della liberta’, ha sottolineato che: ” nel caso in cui un datore di lavoro realizzi una serie di comportamenti estorsivi nei confronti dei propri lavoratori dipendenti, costringendoli ad accettare trattamenti retributivi deteriori e non corrispondenti alle prestazioni effettuate e in genere in condizioni di lavoro contrarie alla legge e ai contratti collettivi, approfittando della situazione di mercato in cui la domanda di lavoro e’ di gran lunga superiore all’offerta, e quindi ponendo i dipendenti in una situazione di condizionamento morale, in cui ribellarsi alle condizioni vessatorie equivale a perdere il posto di lavoro e’ configurabile il delitto di estorsione”.

  • Nell’ambito del diritto penale italiano l’estorsione è il reato di chi, con violenza o minaccia, costringe uno o più terzi a fare o ad omettere qualche cosa traendone un profitto o un vantaggio. Il reato è punito dall’art. 629 del Codice Penale.
  • Esempio di estorsione a riguardo in base al diritto penale: il comportamento intimidatorio del datore di lavoro che concorda con i propri dipendenti salari non adeguati alle ore di lavoro prestate.

Giusta ed equa sentenza della cassazione. Non si può costringere un dipendente, sotto minaccia di licenziamento, a essere sottopagato dopo tante ore lavorative, di diritto spettano ai lavoratori stipendi mensili uguali alla somma dichiarata nel contratto, altrimenti è estorsione. Fattiva e determinata decisione.

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DATORE SOTTOPAGA I DIPENDENTI: E’ ESTORSIONEultima modifica: 2008-07-20T16:00:00+02:00da worldeditor
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